Bonus casa con la circolare 33 dell’agenzia delle Entrate, siamo salvi!

Con la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate non ci sono dubbi rispetto ai bonus casa – newsecologia.it

La circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate (Cm n. 33/E del 6 ottobre 2022) è intervenuta sulla materia dei bonus edilizi. A tal proposito, è stato chiarito quanto previsto dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) e dal Decreto Aiuti bis (DL 115/2022).

L’ANCE, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ha pubblicato un dossier in data 7 ottobre, che contempla tutti gli interventi subentrati con la circolare 33, da parte dell’Agenzia Entrate e che in questa guida si vuole riassumere.

In definitiva, con la circolare 33, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato chiarimenti inerenti la cessione dei crediti. Ciò con precisazioni, tra le altre, riguardanti la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per dolo o colpa grave. Vediamo il tutto più nei dettagli.

La circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate e i chiarimenti su bonus fiscali nell’edilizia

Vediamo come i dubbi sull’utilizzo di bonus casa sono stati chiariti – newsecologia.it

Oltre alle precisazioni citate in apertura, la circolare medesima ha anche chiarito in merito alle modalità di correzione degli errori sulla comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate medesima. E poi è stata chiarita altresì la disciplina riguardante l’invio tardivo delle comunicazioni (remissione in bonis), e quella della scadenza del Superbonus riguardante le case unifamiliari.

In merito alla responsabilità solidale, la CM/3/2022 ha chiarito come la responsabilità solidale riguardi sì il dolo o la colpa grave, ma esclude la colpa lieve, in linea generale. Nel dettaglio, per i bonus minori detta limitazione è vigente soltanto se la documentazione ad essi relativa viene acquisita “ora per allora”. Parliamo di bonus diversi dal Superbonus 110%.

Altrettanto è previsto per i lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10.000 euro. Ma in questi casi non è previsto l’obbligo d’acquisizione della documentazione di cui in precedenza. Inoltre, gli indici quantitativi stabiliti al paragrafo 5.3 della circolare non sono con riferimento alla diligenza che l’acquirente del credito dovrebbe tenere (fornitore o cessionario).

Gli indici medesimi costituiscono una sorta di “segnale d’allarme” come riferimento in sede di controllo tributario. L’attribuzione del dolo o colpa grave, in tal caso, verte comunque sul fornitore o cessionario. Infine, il correntista che abbia acquistato proprio dalla banca il credito, non è tenuto ad ulteriori verifiche sull’esistenza del credito stesso.

La correzione degli errori

Si chiarisce come sia sempre possibile correggere gli errori nella Comunicazione trasmessa all’Agenzia, con la trasmissione di una Comunicazione del tutto nuova e integralmente sostitutiva della precedente. Ciò dovrà avvenire entro il quinto giorno del mese successivo a quello della prima comunicazione.

L’invio tardivo delle comunicazioni

Laddove la comunicazione sia inviata oltre il termine previsto, viene predisposta una sanatoria, la cd. remissione in bonis. La stessa avviene a condizione che sussistano i requisiti sostanziali per fruire della detrazione, che i contribuenti abbiano tenuto un atteggiamento coerente con l’esercizio dell’opzione (caso in cui l’esercizio risulti da accordo o fattura precedenti al termine di scadenza in oggetto.

Ancora, che non siano iniziate attività di verifica sulla spettanza del beneficio fiscale che si vuole cedere o acquisire come sconto, e che sia comunque versato l’importo minimo della sanzione prevista, pari a 250 euro (tramite mod. F24).

Scadenza superbonus unifamiliari

Per tutti gli edifici unifamiliari, si può fruire della detrazione potenziata fino al 31 dicembre 2022. Ciò anche se i lavori siano cominciati a partire dal primo luglio, o se il titolo d’abilitazione sia stato presentato oltre tale data. La condizione consiste nell’aver compiuto, entro lo scorso 30 settembre, almeno il 30% dell’intervento complessivo, percentuale che non corrisponde a quella del costo dei lavori, ma allo stato effettivo degli interventi programmati.

Si può scegliere se nel calcolo del 30% includere solamente gli interventi inerenti al Superbonus, oppure se comprendere altri lavori non attinenti al detto intervento.