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Buoni Poste Italiane, occhio alla prescrizione: rischi di non riscattarli

Buoni fruttiferi postali a termine – newsecologia.it

Molti consumatori  si sono visti negare l’incasso di anni di interessi sui buoni fruttiferi postali, attenzione alla scadenza e prescrizione.

I buoni fruttiferi postali rappresentano da tempo una delle forme più diffuse e comuni, forse anche più apprezzate, dai consumatori di ogni fascia economica, per investire dei piccoli o ingenti risparmi. Una vera e propria forma di investimento semplificato per chi metteva e mette a disposizione un piccolo capitale per vederlo aumentare di anno in anno, grazie alla maturazione di interessi.

Negli anni 2000 molti consumatori hanno investito alcuni dei loro risparmi in buoni fruttiferi postali riportanti la dicitura “a termine”. Avendo atteso, per far fruttate il buono e poter recuperare quanto pensato, non rendendosi conto di aver acquistato dei titoli aventi scadenza limitata, si sono visti negare l’incasso perché erano trascorsi più di 10 anni dal “termine”riportato, dalla scadenza.

In questa situazione alquanto delicata è intervenuta l’Autorità, perché secondo le sue indagini, Poste Italiane ha omesso e/o formulato in modo poco chiaro informazioni essenziali ai termini di scadenza e di prescrizione dei buoni fruttiferi o comunque di informare preventivamente il cliente prima della scadenza. Il consumatore è potuto così facilmente cadere in errore e in dimenticanza.

Cosa succede se il buono fruttifero cade in prescrizione

Poste Italiane attualmente ha già posto rimedio, attraverso diverse iniziative atte a migliorare l’informazione e le forme pre e contrattuali di sottoscrizione dei buoni. Il consumatore che ha investito in buoni fruttiferi postali a termine, perde il diritto al rimborso dopo dieci anni dalla scadenza.

Spesso accade che il fruitore del servizio non si renda conto della scadenza, oppure semplicemente, sbagliandosi è convinto che il termine sia più lungo. I diritti su questo tipo di buoni si prescrivono dopo dieci anni, né capitale investito e né interessi possono essere recuperati dal titolare.

La prescrizione dei buoni fruttiferi postali, interviene l’Antitrust – newsecologia.it

Cosa dice l’Antitrust a tutela del consumatore

I fondi in questi casi sono devoluti allo Stato per i buoni emessi fino al 13 aprile 2001 e al Fondo di indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, per i buoni emessi successivamente. Molti i casi in cui, al consumatore si presenti questo tipo di problema, gli venga negato il rimborso del buono con la motivazione della prescrizione. In questi casi decisione dell’Antitrust afferma che il consumatore può esigere il rimborso di un buon prescritto.

Le principali associazioni e autorità a difesa dei consumatori stabiliscono che tutti i consumatori, titolari di buoni di questo tipo, possono agire in questo senso, se al momento della sottoscrizione del buono non hanno ricevuto adeguata informativa, soprattutto relativa alla scadenza e alla prescrizione, in particolare alle conseguenze tangibili di un caso del genere.

Published by
Amalia Allegretti